Commissione comunale per la prevenzione alle valanghe

Commissione comunale per la prevenzione alle valanghe del Comune di Proves

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La commissione valanghe è nominata dal consiglio comunale. Di norma essa è composta da un minimo di cinque e un massimo di nove componenti che conoscono la zona e le relative condizioni meteorologiche, nivologiche e valanghive. 

Ogni commissione valanghe nomina al suo interno il componente che la presiede e il componente che sostituisce il o la presidente. Il o la presidente della commissione valanghe è componente di diritto del centro operativo comunale di cui all’articolo 3 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15. La commissione valanghe è commissione tecnica con funzione consultiva per il centro operativo comunale.

La commissione valanghe ha i seguenti compiti:

  • La commissione valanghe analizza e valuta il pericolo valanghe. È deputata alla gestione del rischio e propone provvedimenti per ridurre il rischio valanghe. Consiglia il sindaco o la sindaca in caso di pericolo valanghe.
  • La commissione valanghe si riunisce almeno due volte all’anno per organizzare la propria attività e per redigere la documentazione conclusiva.
  • La commissione valanghe esamina e documenta le condizioni meteorologiche, nivologiche e valanghive e informa il sindaco o la sindaca in caso di pericolo valanghe per la popolazione, abitati, complessi residenziali, opere pubbliche e infrastrutture, impianti nonché aree sciabili attrezzate.
  • La commissione valanghe consiglia il sindaco o la sindaca ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.
  • Ogni componente della commissione valanghe in caso di imminente pericolo di valanghe può proporre al sindaco o alla sindaca la chiusura totale o parziale di aree sciabili attrezzate, impianti di risalita, strade comunali e tratti della rete viaria rurale. La chiusura viene disposta o revocata senza indugio con provvedimento del sindaco o della sindaca. Le funzioni del gestore di aree sciabili attrezzate sono disciplinate dalla legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14.
  • Se un impianto di risalita si trova sul territorio di più comuni, i provvedimenti necessari sono adottati dal comune che ospita la stazione a valle dell’impianto di risalita.
  • Se una pista da sci si trova sul territorio di più comuni, i provvedimenti necessari sono adottati dal comune che ospita il tratto più lungo della pista da sci.
  • La chiusura e l’apertura di autostrade, strade statali e provinciali sono disciplinate dal codice della strada. Sono fatte salve le competenze del sindaco o della sindaca in veste di autorità locale per la protezione civile.

Tipo di organizzazione

Persone

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 10/05/2024, 11:30